AVVISO ALLA CLIENTELA

Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 8 maggio 2023 “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle Province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forli-Cesena. (Ordinanza n. 992)(pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 110 del 12 maggio 2023).

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In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 11 dell’Ordinanza sopra richiamata, si informa la Spettabile Clientela che è possibile chiedere la sospensione del pagamento delle rate dei mutui.

Si segnala altresì che:

  • con Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 24 maggio 2023 n. 997 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (protezionecivile.gov.it) e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2023 – sono stati previsti “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e Rimini” anche a seguito della Delibera del Consiglio dei Ministri del 23 maggio 2023 – citata nella premessa della sopraindicata Ordinanza n. 997 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 125 del 30 maggio 2023 - con la quale “gli effetti dello stato di emergenza, dichiarato con Delibera del Consiglio dei ministri del 4 maggio 2023, sono estesi al territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini in conseguenza delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023”.
  • con l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 14 giugno 2023 n. 1003 – pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 19 giugno 2023 – è stata disposta, in particolare, la sostituzione del comma 1 dell’art. 11 dell’Ordinanza n. 992/2023 sopra richiamata, riferito alla “sospensione dei mutui”, prevedendo l’introduzione di precisazioni relative al caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati.
  • con Delibera del Consiglio dei Ministri del 20 marzo 2024 – pubblicata sul sito del Dipartimento della Protezione Civile (protezionecivile.gov.it) e sulla Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2024 - è stato prorogato “di ulteriori dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che, a partire dal giorno 1° maggio 2023, hanno colpito il territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna e di Forlì-Cesena e delle ulteriori ed eccezionali avverse condizioni meteorologiche verificatesi a partire dal 16 maggio 2023 nel territorio delle province di Reggio-Emilia, di Modena, di Bologna, di Ferrara, di Ravenna, di Forlì-Cesena e di Rimini”.

CHI SONO I SOGGETTI INTERESSATI

I soggetti, privati e imprese, titolari di mutui relativi agli edifici sgomberati o inagibili, ovvero alla gestione di attività di natura commerciale ed economica, anche agricola, svolte nei medesimi edifici o nel caso dell’agricoltura svolta nei terreni franati o alluvionati.

QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELLA MISURA

I soggetti sopra indicati hanno il diritto di chiedere agli istituti di credito e bancari una sospensione del pagamento delle rate dei mutui di cui sopra, scegliendo tra:

  • Sospensione dell’intera rata – In questo caso, nel periodo di sospensione maturano gli interessi contrattuali che vengono distribuiti proporzionalmente sulle rate del piano di rimborso e che saranno corrisposti dal cliente (senza applicazione di ulteriori interessi) a partire dal pagamento della prima rata successiva al termine del periodo di sospensione, per una durata che sarà definita sulla base della scelta espressa dal cliente medesimo con la propria richiesta. Il conteggio degli interessi viene eseguito in base a quanto previsto dall’Accordo 18 dicembre 2009 tra ABI e le Associazioni dei Consumatori (debito residuo per tasso di interesse contrattualmente pattuito per il periodo di sospensione richiesto).
  • Sospensione della sola quota capitale – In questo caso, durante il periodo di sospensione il cliente sarà tenuto al regolare pagamento degli interessi alle scadenze contrattualmente previste.

La sospensione può essere richiesta per una sola volta fino all'agibilità o all'abitabilità del predetto immobile e comunque non oltre la data di cessazione dello stato di emergenza (4 maggio 2025, salvo eventuali proroghe) come nel caso di terreni agricoli.

La sospensione non determina l’applicazione di interessi di mora per il periodo di sospensione; è fatto salvo il caso in cui il cliente scelga la sospensione della sola quota capitale e non adempia al pagamento della quota interessi.

La sospensione non comporta l’applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria e avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive.

CON QUALI MODALITA’ VA FATTA LA RICHIESTA

Gli interessati potranno presentare la richiesta compilando l’apposito modulo di richiesta messo a disposizione dalla Banca con autocertificazione del danno subito resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni.

QUALI SONO I TERMINI PER LA RICHIESTA

La richiesta di sospensione deve essere presentata entro il 20/05/2024.

 

Corporeno, 17/04/2024

                                                                                             BANCA CENTRO EMILIA

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