Documenti e normative

Consulta i nostri documenti

TRASFERIMENTO DI DENARO CONTANTE E DI TITOLI AL PORTATORE

Si informa che, ai sensi delle disposizioni antiriciclaggio previste dall’art. 49 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, dal 1° gennaio 2023:

 

  • è vietato il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, è complessivamente pari o superiore a 5.000 euro. Il trasferimento superiore al predetto limite, quale che ne sia la causa o il titolo, è vietato anche quando è effettuato con più pagamenti, inferiori alla soglia, che appaiono artificiosamente frazionati e può essere eseguito esclusivamente per il tramite di banche, Poste italiane S.p.a., istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (questi ultimi quando prestano servizi di pagamento diversi da “rimessa di denaro”).

 

Rimangono in vigore le seguenti previsioni normative sancite dall’art. 49 del D.lgs. n. 231/2007:

 

ASSEGNI BANCARI, POSTALI E CIRCOLARI

Gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiore a euro 1.000 devono recare l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.

Le banche, nel rispetto delle vigenti disposizioni, rilasciano i moduli di assegno bancari e gli assegni circolari muniti della clausola di non trasferibilità. Il Cliente può tuttavia richiedere per iscritto il rilascio in forma libera di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzare in detta forma libera, esclusivamente per importi inferiori a euro 1.000 (vale a dire fino a euro 999,99). Per ciascun modulo di assegno bancario e per ogni assegno circolare emesso in forma libera, il richiedente dovrà corrispondere la somma di euro 1,50 a titolo di imposta di bollo.

Gli assegni bancari e postali, emessi all’ordine del traente (c.d. assegni a “me medesimo” o “mio proprio”) possono essere girati unicamente per l’incasso a una banca o a Poste Italiane S.p.A. e ciò a prescindere dall’importo recato dagli stessi.

Si invita la clientela a controllare sempre la presenza della clausola di non trasferibilità sia per gli assegni emessi sia per quelli ricevuti. La banca è disponibile per la sostituzione di vecchi carnet di assegni privi della clausola di non trasferibilità prestampata.

LIBRETTI DI DEPOSITO AL PORTATORE

E’ ammessa esclusivamente l'emissione di libretti di deposito, bancari o postali, nominativi ed è vietato il trasferimento di libretti di deposito bancari o postali al portatore che, ove esistenti, avrebbero dovuto essere estinti dal portatore entro il 31 dicembre 2018.

Ai sensi dell’art. 50 del D.lgs. n. 231/2007 l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi è vietata. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia nonché l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, aperti o emessi presso Stati esteri, è vietato.

Si invita la clientela a voler prendere buona nota di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al nostro personale dipendente.

 

A seguito dell’avvio del Gruppo Bancario Cooperativo Cassa Centrale Banca a cui Banca Centro Emilia aderisce, la Capogruppo Cassa Centrale Banca redige il documento di informativa al Pubblico su base consolidata, considerando tutte le Società del Gruppo rientranti nell’area di consolidamento prudenziale. Permane in carico alla Banca la redazione e la pubblicazione dell’Informativa al pubblico sull’attuazione delle Politiche di Remunerazione.

Documenti scaricabili:

Attuazione delle politiche di remunerazione 2022

Attuazione delle politiche di remunerazione 2021

Attuazione delle politiche di remunerazione 2020

Attuazione delle politiche di remunerazione 2019

Basilea 3 - III Pilastro - Informativa al pubblico sulla situazione al 31/12/18

Basilea 3 - III Pilastro - Informativa al pubblico con riferimento alla situazione al 31/12/18 - ai sensi delle disposizioni di Vigilanza per le banche circ. Banca d'Italia n. 285/2013 - parte prima - titolo III - cap. 2

Basilea 3 - III Pilastro - Informativa al pubblico sulla situazione al 31/12/17

Basilea 3 - III Pilastro - Informativa al pubblico con riferimento alla situazione al 31/12/17 - ai sensi delle disposizioni di Vigilanza per le banche circ. Banca d'Italia n. 285/2013 - parte prima - titolo III - cap. 2

Basilea 3 - III Pilastro - Dichiarazione ai sensi dell'art 435 lett E ed F - Regolamento UE N 575-2013 al 31/12/2017

Basilea 3 - III Pilastro - Informativa al pubblico sulla situazione al 31/12/16

Basilea 3 - III Pilastro - Informativa al pubblico con riferimento alla situazione al 31/12/16 - ai sensi delle disposizioni di Vigilanza per le banche circ. Banca d'Italia n. 285/2013 - parte prima - titolo III - cap. 2

Basilea 3 - III Pilastro - Dichiarazione ai sensi dell'art 435 lett E ed F - Regolamento UE N 575-2013 al 31/12/2016

Basilea 3 - III Pilastro - Informativa al pubblico sulla situazione al 31/12/15

Basilea 3 - III Pilastro - Informativa al pubblico con riferimento alla situazione al 31/12/15 - ai sensi delle disposizioni di Vigilanza per le banche circ. Banca d'Italia n. 285/2013 - parte prima - titolo III - cap. 2

Basilea 3 - III Pilastro - Dichiarazione ai sensi dell'art 435 lett E ed F - Regolamento UE N 575-2013

Basilea 3 - III Pilastro - Informativa al pubblico sulla situazione al 31/12/14

Basilea 3 - III Pilastro - Informativa al pubblico con riferimento alla situazione al 31/12/14 - ai sensi delle disposizioni di Vigilanza per le banche circ. Banca d'Italia n. 285/2013 - parte prima - titolo III - cap. 2

Basilea 2 - III Pilastro - Informativa al pubblico sulla situazione al 31/12/13

Basilea 2 - III Pilastro - Informativa al pubblico con riferimento alla situazione al 31/12/13 - ai sensi delle disposizioni di Vigilanza per le banche circ. Banca d'Italia n. 285/2013 - parte prima - titolo III - cap. 2

Nell'ambito dell'attività volta a promuovere l'educazione finanziaria dei cittadini, la Banca d'Italia pubblica un documento su "Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie", che illustra, tra l'altro, che cosa è e come funziona il bail-in (salvataggio interno). Il 2 luglio scorso il Parlamento ha infatti approvato la legge delega per il recepimento della direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolutione Directive) che introduce in tutti i paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento. Altro documento utile, sempre redatto da Banca d'Italia, è il secondo allegato, che dà risposta alle 10 domande più significative.

Che cosa cambia nella gestione delle crisi bancarie

Decreto salva banche: risposte alle domande dei risparmiatori

Scarica qui i documenti:

- Il documento sulle politiche di remunerazione e incentivazione 2023


Il documento contiene:

Sezione I - Politiche di remunerazione e incentivazione di Gruppo, che riporta il testo integrale delle Politiche di Gruppo, che include le previsioni applicabili a tutte le Società del Gruppo Bancario;

Sezione II - Politiche di remunerazione e incentivazione della Banca Centro Emilia – Credito Cooperativo Società Cooperativa (“Banca”), con evidenza delle previsioni che la Banca ha declinato in applicazione del criterio di proporzionalità, in base alle caratteristiche del business, alla dimensione dell’attivo e alla complessità delle attività svolta.

UNA BREVE GUIDA ALLE ULTIMA NOVITA’ INTRODOTTE DELLA DIRETTIVA PSD2

 

Dal 14 settembre 2019 è operativa in Italia la seconda direttiva europea sui servizi di pagamento, la cosiddetta PSD2, che introduce una serie di novità con l’obiettivo di promuovere un mercato dei pagamenti ancora più innovativo, concorrenziale e sicuro per i cittadini. In particolare, quest’ultimo tassello della direttiva interviene per rafforzare ulteriormente il processo di autenticazione e i fattori di sicurezza indispensabili per accedere al conto corrente e disporre transazioni online.

Ma cos’è l’”autenticazione forte e come cambiano i pagamenti online con la PSD2? Per spiegarlo ai clienti delle banche, che nel corso del 2019 hanno dovuto sostituire alcuni token tradizionali con strumenti tecnicamente in grado di assicurare il rispetto delle nuove regole, l’Abi insieme a diciassette associazioni dei consumatori ha messo a punto una breve guida alle ultime novità della direttiva.

La associazione coinvolte sono ACU, Adiconsum, Adoc, Altroconsumo, Asso-Consum, Assoutenti, Casa del Consumatore, Cittadinanzattiva, Codacons, Confconsumatori, Centro Tutela Consumatori Utenti, Federconsumatori, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, U.Di.Con, UNC.

Ecco, in sintesi, i principali contenuti della guida ABI-consumatori.

 

Più sicurezza con l’autenticazione forte

Con la PSD2 viene introdotto un sistema di autenticazione ancora più sicuro: per accedere al proprio conto online o disporre un pagamento con bonifico o carta, infatti, il titolare del conto deve utilizzare almeno due tra i seguenti tre fattori di sicurezza:

  • CONOSCENZA - qualcosa che solo l'utente conosce, ad esempio la password o il Pin;
  • POSSESSO - qualcosa che solo l'utente possiede, ad esempio uno smartphone o una chiavetta/token;
  • INERENZA qualcosa che contraddistingue l'utente, ad esempio la sua impronta digitale o altri dati biometrici.

Per i pagamenti online, disposti via internet o mobile, a questi fattori si aggiunge anche un ulteriore elemento, ossia un codice unico che ad ogni operazione collega il relativo importo e il beneficiario.

Ogni banca fornisce alla propria clientela indicazioni su quali fattori di sicurezza utilizzare. Dal canto loro, i clienti hanno il compito di custodire con cura gli strumenti di pagamento, così come il proprio cellulare e qualsiasi altro mezzo utilizzato per fare le operazioni. 

Solo i pagamenti di piccolo importo, quelli ricorrenti o destinati a beneficiari di fiducia indicati dall’utente e i pagamenti di parcheggi e trasporti non rientrano nelle nuove regole della PSD2. Per questi, infatti, è sufficiente l’utilizzo di un solo fattore di sicurezza. 

Mentre sul fronte dell’accesso al conto e dei pagamenti online le novità sono già operative, per gli acquisti sul web fatti con carta la direttiva prevede un passaggio graduale alle nuove regole di sicurezza.

 

Arrivano nuovi servizi di pagamento

La PSD2 regolamenta nuovi servizi di pagamento, utili a chi opera e acquista tramite internet.

I titolari dei conti online, infatti, possono dare a banche o istituti di pagamento - autorizzati dalla Banca d’Italia o da un’altra Autorità europea competente - il consenso ad accedere al proprio conto tramite canali dedicati, per acquisire informazioni su saldo, movimenti e rendiconti, per gestire alcuni servizi per conto dei titolari.

In particolare, la direttiva prevede che banche o istituti di pagamento, se espressamente autorizzati dai titolari dei conti, possano offrire:

  • SERVIZI DISPOSITIVI - cioè l’avvio di pagamenti online per conto degli utenti.
  • SERVIZI INFORMATIVI - che forniscono informazioni aggregate di uno o più conti online, anche tenuti presso banche diverse e consentono all’utente di avere una situazione finanziaria aggiornata in un unico ambiente (ad esempio una APP).
  • SERVIZI DI CONFERMA DISPONIBILITA’ FONDI - nel caso in cui l’utente abbia una carta di debito emessa da un istituto diverso da quello presso il quale ha il conto.

Prima di consentire l’accesso ai propri dati, è molto importante prestare la massima attenzione e avere ben chiaro per quali servizi e per quali dati si rilascia l’autorizzazione. La banca presso cui si ha il conto, infatti, non può fare alcuna verifica a riguardo.

 

Pagamenti non autorizzati rimborsati in 24 ore e franchigia ridotta a 50 euro

Un’ulteriore novità introdotta dalla PSD2 è il rimborso dei pagamenti non autorizzati, fatti ad esempio con strumenti smarriti o rubati, entro il giorno lavorativo successivo alla notifica del cliente. Questo vale anche nel caso in cui l’operazione sia eseguita tramite un istituto diverso dal proprio. Sempre riguardo alle operazioni non autorizzate, infine, la franchigia massima a carico dell’utente si riduce, passando da 150 a 50 euro.

 

ABI - Come cambiano i pagamenti online

 

I tuoi diritti quando effettui un pagamento un Europa

Scarica qui il Regolamento Assembleare deliberato dall'assemblea dei Soci del 18/05/22

Sepa sta per Single Euro Payments Area, ossia l'Area Unica dei pagamenti in euro, che prevede sistemi armonizzati per questi tipi di operazioni effettuate nei paesi aderenti.

 

Approfondimenti sulla norma

 

 

Il presente Regolamento, redatto ai sensi della disciplina in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati, ha lo scopo di disciplinare l’individuazione, l’approvazione e l’esecuzione delle Operazioni con Soggetti Collegati poste in essere da Cassa Centrale Banca - Credito Cooperativo Italiano S.p.A. (“Cassa Centrale Banca” o la “Capogruppo”), dalle Banche Affiliate e dalle Società del Gruppo, nonché gli assetti organizzativi e il sistema dei controlli interni di cui il Gruppo si dota al fine di preservare l’integrità dei processi decisionali nelle Operazioni con Soggetti Collegati, garantendo il costante rispetto dei limiti prudenziali e delle procedure deliberative stabiliti dalle Disposizioni.

Regolamento di Gruppo per la gestione delle operazioni con soggetti collegati

Scarica qui lo Statuto Sociale in vigore a partire dal 13/05/2023