Assegni: sospensione del termine per il pagamento tardivo

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Assegni
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A seguito dell’entrata in vigore della Legge 23 luglio 2021 n.106 è stata prorogata la sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito fino al 30 settembre 2021:
I termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021, sono sospesi fino al 30 settembre 2021 ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40. I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel periodo dal 1° febbraio 2021 al 30 settembre 2021 sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.”

 


Questo nuovo intervento legislativo si pone in continuità con le precedenti misure emergenziali emanate in materia di sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito e porta ad un periodo complessivo durante il quale opera detta sospensione che va dal 9 marzo 2020 al 30 settembre 2021.

Nello specifico degli assegni bancari e circolari, qualora ricadenti o decorrenti nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2021 e il 30 settembre 2021, la sospensione opera sui termini:

  • per la presentazione al pagamento;
  • per la levata del protesto o delle constatazioni equivalenti;
  • per l’iscrizione in Centrale d'Allarme Interbancaria (CAI) del traente conseguente al mancato pagamento dell’assegno per mancanza di autorizzazione o per difetto di provvista di cui all’articolo 9, comma 2, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 386 nonché quello per l’invio del preavviso di revoca di cui all’articolo 9-bis, comma 2, della medesima L. 386/90,
  • per il pagamento tardivo dell'assegno previsto dall' articolo 8, comma 1, della stessa L. 386/90.

In merito alla CAI, si è provveduto a sospendere temporaneamente eventuali iscrizioni in archivio.


Il 1° ottobre 2021, dunque, con riferimento agli assegni interessati dalla sospensione e risultati impagati, si procederà a verificare la sussistenza dei presupposti per il pagamento ed in ipotesi di sussistenza di idonea provvista si procederà al pagamento con conseguente addebito del conto. In tale evenienza, per quanto ovvio, non occorrerà procedere al pagamento tardivo del titolo, stante che l’assegno dovrà considerarsi regolarmente pagato.
Qualora al termine del periodo di sospensione risulti confermata l’emissione del titolo in mancanza di autorizzazione o non sia possibile pagare il titolo, precedentemente rifiutato per difetto di provvista, a fronte del processo di rivalutazione, si procederà al reinserimento della revoca temporaneamente cancellata o, se del caso, ad un nuovo inserimento.
Con particolare riferimento ad assegni presentati al pagamento in tempo utile durante il periodo di sospensione e comunicati impagati per mancanza di fondi, è stato opportunamente ricalcolato anche il termine entro il quale il traente può effettuare il pagamento dell’assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese per il protesto/constatazione equivalente evitando l’applicazione delle sanzioni amministrative.
Alla luce di quanto riportato, il termine indicato nelle comunicazioni di preavviso di revoca inviate dalla Banca, prima dell’entrata in vigore dei provvedimenti normativi in oggetto, dovrà quindi intendersi posticipato.
Si ricorda che il mancato pagamento a sanatoria comporterà l'inserimento nella CAI e la conseguente revoca di ogni autorizzazione ad emettere assegni bancari e postali, per un periodo di 6 mesi nonché le conseguenti sanzioni prefettizie.