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Emergenza Covid-19 - Legge 5 giugno 2020, n. 40 di conversione del D.L. N.23/2020 – art. 11 –Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di credito 

Ulteriore proroga al 31 gennaio 2021 secondo l’art.1, comma 207 Legge di Bilancio

Secondo l’art.1, comma 207 della Legge di Bilancio i termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ogni altro atto avente efficacia esecutiva, che ricadono o decorrono nel periodo dal 1° settembre 2020 al 31 gennaio 2021, sono sospesi fino al 31 gennaio 2021 ai sensi dell’articolo 11 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23 convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40.

 

I protesti o le constatazioni equivalenti già levati nel predetto periodo sono cancellati d’ufficio. Non si fa luogo al rimborso di quanto già riscosso.

 

I suddetti termini saranno quindi ricalcolati a partire dal giorno successivo la fine del nuovo periodo di sospensione (01 febbraio 2021).

Le filiali rimangono a disposizione per ogni altro chiarimento.

 

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