ANATOCISMO BANCARIO

30 settembre 2016

L’articolo 17 bis del D.L. n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 49 dell’8 aprile 2016, ha innovato le lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 120 TUB, definendo il nuovo assetto degli interessi anatocistici nei rapporti bancari.


Il comma 2 dell’art. 120 TUB dispone adesso (in blu la parte riformata):
“(…)2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell’attività bancaria, prevedendo in ogni caso che:
a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori,
comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti;
b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido:
1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1º marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili;
2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale
; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo. (…)”.
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nelle funzioni di Presidente del CICR, con Decreto d’urgenza n. 343 del 3 agosto 2016, ha dato attuazione all’art. 120 TUB, comma 2.
=> vedi il testo completo della delibera

 

L’articolo 17 bis del D.L. n. 18 del 14 febbraio 2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 49 dell’8 aprile 2016, ha innovato le lettere a) e b) del comma 2 dell’art. 120 TUB, definendo il nuovo assetto degli interessi anatocistici nei rapporti bancari. Il comma 2 dell’art. 120 TUB dispone adesso (in blu la parte riformata): “(…) ; Il Ministro dell'Economia e delle Finanze, nelle funzioni di Presidente del CICR, con Decreto d’urgenza n. 343 del 3 agosto 2016, ha dato attuazione all’art. 120 TUB, comma 2.

 

Informazione di servizio
A breve Banca Centro Emilia provvederà a trasmettere ai propri correntisti:
1. la proposta di modifica unilaterale del contratto riportante le nuove formulazioni contrattuali relative al conteggio, regolamento di interessi, commissioni e spese;
2. modulo di autorizzazione all’addebito in conto degli interessi debitori che il correntista provvederà a restituire firmato presso la filiale di questa banca ove intrattiene il rapporto.

 
In ogni caso, per i correntisti che hanno sottoscritto o rinnovato il contratto di rapporto di conto corrente con Banca Centro Emilia in data antecedente il 2010, sono sin d’ora invitati a presentarsi previo appuntamento presso la filiale di questa banca ove intrattengono il rapporto, al fine di sottoscrivere il rinnovo delle norme contrattuali in forza di legge. 
                              

LA DIREZIONE


Corporeno, 30 settembre 2016