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Commissione Massimo Scoperto

L'articolo 2-bis del Decreto Legge n. 185/2009, convertito in legge n. 2/2009  dispone che per i contratti sottoscritti dal 29 gennaio 2009 :
sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido” 
I contratti in corso alla data del 29.01.2009 dovevano essere adeguati a tale norma entro centocinquanta giorni.

Su un conto corrente quando le Uscite (Dare) superano le Entrate (Avere) si dice che il conto corrente presenta uno Scoperto, cioè la Banca anticipa del denaro al cliente.
Per aver messo a disposizione del cliente del denaro utilizzabile in ogni momento a semplice scelta dello stesso, la Banca gli addebita, oltre gli interessi, talvolta, nei casi in cui venga applicata, anche un compenso ( CMS ) calcolato (normalmente in percentuale sull’utilizzo) sulla punta del debito massimo del periodo, di solito al trimestre. 

La “commissione di massimo scoperto” è calcolata sulla punta massima di esposizione verificatasi nel corso di ogni trimestre solare, indipendentemente dalla sua durata, prendendo in considerazione i movimenti del conto corrente in base alla valuta ad essi applicata (saldi liquidi) e, quindi, a prescindere dalla data contabile in cui tali movimenti sono avvenuti (saldi contabili). La C.M.S. viene calcolata moltiplicando tale punta massima per l'aliquota indicata nella sezione "condizioni economiche" del contratto di conto corrente perfezionato con il cliente, e comunque in ogni caso con la rendicontazione di fine anno. 
Nel caso di conti unici (conto corrente ordinario e salvo buon fine) la C.M.S. è calcolata sia sull'esposizione ordinaria che sulla parte di esposizione SBF. Il calcolo viene effettuato nel seguente modo:

  • si determina la punta massima di esposizione ordinaria come indicato sopra; 
  • sulla parte di esposizione ordinaria e limitata dal fido ordinario si applica la condizione di massimo scoperto ordinario;
  • sulla condizione coperta dal saldo salvo buon fine e limitata dal fido SBF, si applica la condizione di massimo scoperto salvo buon fine. 

    Se il saldo dare è superiore al fido, la commissione di massimo scoperto verrà calcolata sull'importo del fido.

    Modalità di calcolo

    Di seguito si espone la modalità di calcolo della CMS - Commissione di Massimo Scoperto applicata nei casi previsti dalle condizioni pattuite per prodotto/cliente, nel rispetto della legge vigente.

    I-CMS = p * M / 100

    Dove:

    I-CMS è l'importo della Commissione di Massimo Scoperto che verrà addebitata nel periodo di Liquidazione

    p è l'aliquota della commissione pattuita 

    M è il valore massimo dell'esposizione (saldo Dare), entro il limite del fido accordato, che presenta il conto, all'interno di una sequenza consecutiva di almeno 30 gg di saldo dare nel periodo di liquidazione (trimestre). 

    Esempi di diversa applicazione su un rapporto con € 10.000 di fido ed una condizione di commissione di massimo scoperto pari allo 0,50% trimestrale:
    Il 2 di gennaio il rapporto ha un saldo liquido di -€ 11.000 e resta in dare fino al 15 di febbraio. Il 31 marzo il rapporto subirà un addebito di € 50,00 (10.000 * 0,50 / 100).
    Il 2 di gennaio ha un saldo liquido di -€ 11.000 e resta in dare fino al 31 di gennaio. Poi per tutto il resto del trimestre è in attivo. Il 31 marzo il rapporto non subirà alcun un addebito poichè non ci sono stati 30 giorni di saldo dare.
    Il 2 di gennaio ha un saldo liquido di -€ 9.999 e resta in dare fino al 15 di febbraio. Il 31 marzo il rapporto subirà un addebito di € 45,00 (9.000 * 0,50 / 100).

     

       
       
       

     

     

     

     

     

     

     

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