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Nuove norme in vigore dal 25 giugno 2008

Si informa la spettabile clientela che, con l’emanazione del Decreto legge n 112, del 25 giugno 2008 sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 .

Nello specifico, il limite dei 5000 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di 12.500 euro, e l’ultimo periodo del comma 10 è stato abrogato. 

Trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore

Pertanto, a partire dal 25 giugno 2008 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 12.500 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A..

Assegni bancari, postali e circolari

A decorrere da tale data devono recare la clausola di non trasferibilità, oltre l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiori a 12.500 euro.

Per quanto concerne la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere richiesti tali assegni è ora di 12.500 euro (vale a dire fino a 12.499,99 euro), ed il loro trasferimento mediante girata non è più subordinato all’apposizione del codice fiscale del girante a pena di nullità della girata.

Libretti al portatore

Infine, a partire dal 25 giugno 2008 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore alla nuova soglia dei 12.500 euro.

Per quanto concerne i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 12.500 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del D.lgs. 231/07, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 30 giugno 2009.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell’entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al nostro personale dipendente.

 

 

 

 
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