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Nuove norme in vigore dal 6 dicembre 2011

Si informa la spettabile clientela che con il Decreto legge n 201 del 6 dicembre 2011 (convertito in legge in data 22/12/11) sono state apportate modifiche alle disposizioni circa l’utilizzo di denaro contante, titoli al portatore, assegni e libretti al portatore di cui all’articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

Nello specifico, il limite dei 2.500 euro di cui ai commi 1, 5, 8, 12 e 13, è stato sostituito dalla nuova soglia di 1.000 euro.

Trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore

Pertanto, a partire dal 6 dicembre 2011 è vietato il trasferimento di denaro contante o di libretti di deposito bancari o postali al portatore o di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi quando il valore dell’operazione, anche frazionata, è complessivamente pari o superiore a 1.000 euro. Il trasferimento può tuttavia essere eseguito per il tramite di banche, istituti di moneta elettronica e Poste Italiane S.p.A. 

Assegni bancari, postali e circolari

A decorrere da tale data devono recare la clausola di non trasferibilità, oltre l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario, tutti gli assegni bancari, postali e circolari d’importo pari o superiori a 1.000 euro.

Per quanto concerne la possibilità per il cliente di richiedere per iscritto il rilascio, in forma libera, di assegni circolari e di moduli di assegni bancari, da utilizzarsi in detta forma libera, il limite di importo entro cui possono essere richiesti tali assegni è ora di 1.000 euro (vale a dire fino a 999,99 euro). 

Libretti al portatore 

Infine, a partire dal 6 dicembre 2011 il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore deve essere inferiore alla nuova soglia dei 1.000 euro.

Per quanto concerne i libretti di deposito bancari o postali al portatore con saldo pari o superiore a 1.000 euro, esistenti alla data di entrata in vigore del D.lgs. 231/07, devono essere estinti dal portatore ovvero il loro saldo deve essere ridotto a una somma inferiore al predetto importo entro il 31 marzo 2012.

Si invita pertanto la clientela a voler prendere buona nota dell’entrata in vigore di tali disposizioni normative al fine di evitare, in caso di violazione delle stesse, la conseguente applicazione della relativa sanzione amministrativa pecuniaria.

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta al nostro personale dipendente.

 

 

 

 
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